Alcuni commenti alla sentenza di condanna di primo grado

 

Sulla rivista "Quaderni di diritto e politica Ecclesiastica"* edita da Il Mulino, Antonio G. Chizzoniti scrive un articolo, "Osservazioni alla sentenza n.126 del 21 maggio 1994 del Tribunale di Pesaro", nel quale rende evidente l'illegalità in cui il Tribunale ha operato per poter giungere ad una condanna.

In particolare Chizzoniti si sofferma sul fatto che il paragonare il "Sommo Pontefice" al capo di stato italiano gli conferisce una tutela maggiore rispetto ad altri capi di stato esteri ed a qualsiasi altro capo religioso... .

L'applicazione dell'articolo 278 del codice penale congiuntamente all' articolo 8 II comma del Trattato del Laterano (vecchio concordato, 1929) che permette questo "paragone" esclusivo del Papa a... Scalfaro, è in netto contrasto coi principi di laicità dello stato italiano, così come col nuovo concordato.

Chizzoniti continua ricordando una sentenza della corte costituzionale (n.203 del 1989), che ha definito una "neutralità positiva" nei confronti delle religiosità considerando però che la religione cattolica non dovrà essere più ritenuta religione di stato e quindi avere privilegi esclusivi...strana considerazione visto l'otto per mille riscosso dallo stato italiano (e nel quale le altre confessioni giocano un misero ruolo di contorno e di giustificazione del tributo riscosso nella maggior parte dei casi dalla chiesa cattolica, che si avvale anche delle scelte non espresse dai cittadini tramite un abile gioco di percentuali). 

"...il Tribunale di Pesaro, quindi, avrebbe dovuto più correttamente rinviare la controversia all'esame della Corte Costituzionale al fine di permettere a questa l'opera di verifica della conformità delle norme al dettato costituzionale che è di sua competenza.

I giudici costituzionali, per altro, in un eventuale giudizio potrebbero limitarsi alla sola soppressione nella norma pattizia dell'inciso -come le offese e le ingiurie alla persona del Presidente della Repubblica-.

La nuova formulazione comporterebbe, in questo modo, il rinvio non più all'art.278 c.p., bensì al 297 c.p.. Si manterrebbe, così, una garanzia per l'onore del Pontefice certamente più consona al principio di laicità perché mediata da una rivalutazione della sua figura internazionale. Il Papa, infatti, oltre che Capo della Chiesa assomma in sé anche l'ulteriore ufficio di Sovrano dello Stato Città del Vaticano.

L'ordinamento penale italiano sanziona all'art.297 l'offesa all'onore o al prestigio del Capo di uno Stato Estero commesso nel territorio italiano: dunque già, anche se sotto altro nomen juris e con pena minore, punisce le offese di cui all'art.8, II comma del Trattato. Occorre comunque ricordare che l'art.297 c.p. viene applicato, oltre che su richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia (ex art.313, IV comma c.p.), a condizione di reciprocità ai sensi dell'art.300 c.p., cioè solo nel caso in cui la legge straniera garantisca al Capo dello Stato italiano pari tutela penale.

Nel caso del Pontefice dunque occorrerebbe verificare se l'ordinamento giuridico dello S.C.V. - e/o quello della Chiesa - preveda/no una pari tutela nei confronti del nostro Capo dello Stato, in assenza della quale verrebbe impedita la procedibilità. (...)"

Oltre a questo autorevole parere, che mette in luce la totale mancanza di legittimità della sentenza, ed anche delle non trascurabili indicazioni circa lo sbilanciamento dei privilegi ammessi nei confronti dello Stato del Vaticano (che in effetti è tutt'ora una Monarchia, e che tutt'ora riconosce legale la pena di morte)...il processo per vilipendio che stiamo trattando ha sollevato anche le proteste di innumerevoli persone e gruppi e, contemporaneamente, attività di solidarietà in tutt'Italia.

Basti ricordare due "Natali" anticlericali che si sono svolti nel '94 (abbondantemente pubblicizzati dalle solite ire dei prelati del posto), ricchi di materiale d'informazione e di verve: quello organizzato dal Collettivo Spartakus di Vicenza e quello tenutosi presso il Centro sociale "senza numero civico" di Ancona: a proposito di quest'ultimo, sono da segnalare le proteste dei cattolici popolari anconetani che hanno fatto di questo avvenimento un cavallo di battaglia contro il locale sindaco (PDS), già "reo" di una ordinanza che accettava anche le coppie "omo" tra quelle ammesse alla graduatoria per gli alloggi popolari.

Tra le espressioni di solidarietà contro questa condanna segnaliamo l'articolo apparso sulla rivista "Ketzerbriefe" (dicembre '94, numero 54, Friburgo) a cura della tedesca Lega anticonformista; l'adesione della redazione di Cuore (Bologna); l'iniziativa del Circolo Berneri (Torino); l'adesione delle riviste "La Nuova Ragione" e del mensile "L'Incontro" (Torino); le adesioni di Giordano Bruno Guerri, Marcello Baraghini, Vauro Senesi, di Milo Manara e della redazione di "Verona Infedele"; l'adesione della Unione Atei Agnostici e Razionalisti, della Biblioteca "Franco Serantini" (Pisa), di Alberto Ciampi e del Partito Groucho-Marxista d'Italia (Firenze) che propone di denunciare il Papa anche per "... stato di ubriachezza molesta mentre pronunciava alcuni discorsi riguardanti la fertilità nel terzo mondo..."; siamo soddisfatti anche di una nota di Aldo Busi da Montichiari che scrive "...prima di fare un processo per vilipendio alla religione, bisognerà cominciare a fare molti processi per vilipendio del cittadino da parte della religione" (...).

tratto da "Vilipendio, manualetto sulle offese alle autorità" ed. Millelire