Federazione dei Comunisti Anarchici

Regolamento Interno

 

I - Norme Generali

Art. 1 - Il Regolamento Interno (RI) previsto dall'art. 29 dello Statuto viene istituito ad integrazione e specificazione dello Statuto, con lo scopo di avere uno strumento di autoregolamentazione più flessibile ed adeguabile alle diverse fasi di crescita dell'organizzazione.

Art. 2 - Il RI viene approvato (come da art. 30 dello Statuto) dal Congresso Ordinario.

 

II - Sezioni

Art. 3 - Più militanti costituiscono la Sezione se:

  1. gestiscono un luogo fisico, definito "sede della Sezione FdCA", che possa permettere un'aggregazione intorno all'organizzazione delle simpatie che riceve sulle sue posizioni politiche;
  2. hanno la capacità e possibilità di articolare direttamente, in quanto FdCA, le posizioni politiche dell'organizzazione nello specifico, ovvero se la sezione è riconosciuta distinta da eventuali coordinamenti o gruppi libertari di cui fanno parte i singoli militanti.

Art. 4 - Nell'ambito di ogni Sezione vengono raccolte dal delegato territoriale le quote per il finanziamento centrale dell'organizzazione; i compagni isolati possono versare la quota alla più vicina Sezione o direttamente alla Segreteria Nazionale (SN). La quota annua è fissata dal Congresso Ordinario. Per i compagni studenti o disoccupati, possono essere fissate quote diverse, ma fisse. Il pagamento delle quote può essere anche frazionato durante l'anno; deve però iniziare entro i primi tre mesi e concludersi nell'anno. Qualora ciò non si verificasse, i rapporti tra organizzazione e compagni sono da considerarsi sospesi.

 

III - Adesioni

Art. 5 - Le adesioni all'organizzazione avvengono attraverso un contemporaneo e continuo confronto sull'intervento, sulla strategia e sulla teoria. Condizione necessaria per l'adesione è la condivisione della Teoria, delle posizioni politiche espresse nell'ultimo anno dall'organizzazione e la frequentazione delle strutture della FdCA.

Art. 6 - Il confronto con il compagno interessato alle posizioni della FdCA avviene, per quanto riguarda l'intervento, nella attività delle Commissioni della Sezione. La Sezione deve prevedere anche dibattiti e seminari di approfondimento su questioni strategiche e teoriche.

Art. 7 - In appoggio alla attività seminariale e di dibattito delle Sezioni, il Consiglio dei Delegati (CdD) deve approntare materiale di approfondimento strategico e teorico.

Art. 8 - Quando uno o più compagni non in contatto con una Sezione dell'organizzazione richiedessero l'adesione, vanno messi in contatto con la Sezione più vicina e/o con la SN.

Art. 9 - I compagni che hanno avuto il confronto sopra delineato con le Sezioni e con la SN, e che fanno richiesta di adesione all'organizzazione, sono ammessi alla FdCA a giudizio della Sezione o della SN.

 

IV - Dibattito congressuale

Art. 10 - Esistono due tipi di strategia: Strategia di Fondo (SdF) e Strategia Politica (SP).

Art. 11 - I militanti comunisti anarchici della FdCA sono unitari sulla Strategia di Fondo: rifiutano ogni possibilità di convivenza nell'organizzazione di due Strategie di Fondo distinte. Ritengono però utile che, se dei militanti arrivassero a formulare tesi alternative e complementari di SdF, queste possano e debbano essere discusse all'interno dell'organizzazione a condizione che il dissenso non esca all'esterno. Tale discussione viene attuata attivando il "Dibattito sulla Strategia di Fondo".

Art. 12 - I militanti comunisti anarchici della FdCA tendono all'unità sulla Strategia Politica: mettono in discussione periodicamente la SP e, con ogni possibile minoranza che su questa si formasse, ritengono che la stessa possa far conoscere verbalmente all'esterno la sua divergenza. Tale discussione si articola attraverso il "Dibattito sulla Strategia Politica".

Art. 13 - La Tattica riguarda le scelte e le proposte che l'organizzazione fa sulla base della propria Teoria e Strategia. Essa è sempre in discussione e viene dibattuta attraverso i Congressi Ordinari, e viene articolata territorialmente dalle Sezioni.

Art.14 - Le divergenze sulla Tattica possono essere espresse all'esterno dell'organizzazione.

 

V - Dibattito sulla Strategia di Fondo

Art. 15 - Qualora la SN riceve la proposta di un emendamento alla SdF acquisita dall'organizzazione, essa è tenuta a distribuirlo entro 30 giorni a tutti i militanti dell'organizzazione.

Art. 16 - I militanti dell'organizzazione, tramite il Bollettino Interno (BI), incominciano a dibattere la questione e ad esprimere parere favorevole o meno all'apertura ufficiale del "Dibattito sulla SdF".

Art. 17 - Il Consiglio dei Delegati è tenuto a preparare due mozioni, riassuntive delle varie mozioni emerse, una a favore ed una contro l'apertura del "Dibattito sulla SdF" e ad inserire nell'ordine del giorno del successivo Congresso Ordinario la votazione sulle stesse.

Art. 18 - Il Congresso Ordinario, a maggioranza, deciderà o meno l'apertura del "Dibattito sulla SdF".

Art. 19 - Qualora il Congresso Ordinario non aprisse il "Dibattito sulla SdF", lo stesso emendamento non può essere ripresentato prima di 3 anni.

Art. 20 - Entro 30 giorni dall'apertura del "Dibattito sulla SdF", i militanti devono riunirsi a livello indicativamente provinciale ed esprimere le prime valutazioni sul punto messo in discussione a mezzo di uno o più emendamenti sullo stesso, da spedire alla SN per la pubblicazione sul BI.

Art. 21 - Per i successivi 120 giorni è compito di ogni militante coordinarsi con quelli che hanno espresso una tesi che egli ritenga integrabile con la propria, al fine di giungere a conclusione del dibattito con meno tesi possibili.

Art. 22 - Terminato il dibattito preparatorio, i militanti si riuniscono a livello indicativamente provinciale ed inviano il testo degli emendamenti presentati all'interno del coordinamento alla SN.

Art. 23 - Il Consiglio dei Delegati indice il Congresso di "Dibattito sulla SdF".

Art. 24 - La SN pubblica e distribuisce i diversi emendamenti emersi dal dibattito.

Art. 25 - Tutti i militanti sono membri di diritto del "Congresso di Dibattito sulla SdF"; non sono ammessi osservatori.

Art. 26 - Il Congresso deve esprimere una sola SdF; le eventuali minoranze o si attengono all'interno ed all'esterno dell'organizzazione, o ne escono.

Art. 27 - Le divergenze sulla SdF vanno tenute all'interno dell'organizzazione durante il dibattito.

 

VI - Dibattito sulla Strategia Politica

Art. 28 - La SP, per sua natura, va messa in discussione periodicamente; la periodicità non può superare i 4 anni.

Art. 29 - Ogni "Congresso di Dibattito sulla SP" decide la data di riapertura del prossimo dibattito sulla SP.

Art. 30 - Qualora la SN riceva emendamento alla SP acquisita dall'organizzazione, in periodo in cui non sia in corso un "Dibattito sulla SP", essa è tenuta a distribuirlo entro 30 giorni a tutti i militanti.

Art. 31 - Vedi art. 25 RI.

Art. 32 - Il CdD è tenuto a preparare due mozioni riassuntive delle varie posizioni emerse, una favorevole ed una contro all'anticipazione dell'apertura ufficiale del "Dibattito sulla SP", e ad inserire nell'odg del successivo Congresso.

Art. 33 - Vedi art. 19 RI.

Art. 34 - Vedi art. 21 RI.

Art. 35 - Vedi art. 22 RI.

Art. 36 - Vedi art. 23 RI.

Art. 37 - vedi art. 25 RI.

Art. 38 - Il Congresso deve esprimere una tesi di maggioranza e, se richiesto, indica alle minoranze le modifiche verbali da apportare alle loro tesi nel caso che la maggioranza ritenga che le stesse siano in tal modo lesive.

Art. 39 - Le divergenze sulla SP possono essere espresse verbalmente all'esterno dell'organizzazione come tesi di minoranza, ma non possono essere articolate nella prassi.

Art. 40 - Il Congresso può allontanare in ogni momento gli osservatori.

Art. 41 - Il Congresso di "Dibattito sulla SP" viene convocato dal CdD.

 

VII - Compiti del Congresso Ordinario

Art. 42 - Tutti i militanti sono membri di diritto del Congresso Ordinario: sono ammessi osservatori invitati dalle Commissioni o dalle Sezioni.

Art. 43 - Il Congresso Ordinario può allontanare in ogni momento gli osservatori.

Art. 44 - Il Congresso elegge le Commissioni sulla base dell'art. 23 dello Statuto. Il responsabile di ciascuna commissione può essere eletto secondo le tre ipotesi seguenti, di cui il Congresso dovrà adottarne una:

  1. ogni Commissione elegge al suo interno il responsabile, che farà parte del CdD;
  2. il Congresso Ordinario affianca ogni Commissione con un responsabile che farà parte del CdD;
  3. il responsabile di ciascuna Commissione viene eletto all'interno del CdD e si affianca alla Commissione stessa.

 

VIII - Commissioni

Art. 45 - Le Commissioni elette dal Congresso hanno il compito di:

  1. sviluppare, nel periodo intercongressuale, l'approfondimento analitico del settore di specifica competenza, curando l'attuazione di seminari, incontri, dibattiti, documenti;
  2. seguire l'articolazione nelle Sezioni della tattica generale decisa dal Congresso.

Art. 46 - Le Commissioni sono tenute a spedire, con periodicità non superiore ai quattro mesi, schematiche relazioni sulle problematiche delle attività svolte, per la pubblicazione sul BI. Se tale relazione non viene fornita, la Commissione decade ed è rimandata al CdD.

 

IX - Consiglio dei Delegati e Segreteria Nazionale

Art. 47 - Il Consiglio dei Delegati viene eletto dal Congresso in un numero dispari di compagni e deve avere al suo interno i delegati delle realtà territoriali più significative e i responsabili delle Commissioni attivate.

Art. 48 - Il CdD ha i seguenti compiti:

  1. elaborare la linea politica dell'Organizzazione tra un Congresso e l'altro e indirizzare l'attività delle Sezioni, delle Commissioni e delle strutture dell'Organizzazione;
  2. approvare il bilancio preventivo e consuntivo e programmare l'attività economica della Federazione, tenendo conto dei rimborsi spese per la partecipazione dei militanti ai Congressi ed ai CdD;
  3. eseguire tutti i compiti di cui al presente RI.

Art. 49 - Al CdD sono ammessi osservatori esterni all'organizzazione su indicazione delle Sezioni.

Art. 50 - Il CdD è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. I delegati possono essere sostituiti in caso di impedimento previa comunicazione delle Sezioni.

Art. 51 - Il CdD viene convocato:

  1. ogni volta che lo prevede il presente RI.;
  2. ogni volta che la metà più uno dei suoi componenti lo ritenga necessario.

Art. 52 - Il CdD risponde del proprio operato direttamente al Congresso Ordinario.

Art. 53 - Il CdD deve inviare, tutte le volte che si riunisce, relazioni dettagliate sul dibattito che lo ha animato e sulle decisioni prese al BI.

Art. 54 - Il CdD nomina ed affida a un Segretario Internazionale il compito di curare le relazioni internazionali. Tale Segretario risponde del suo operato al CdD e alla SN. Si avvale della collaborazione dell'Ufficio Relazioni Internazionali nominato dal CdD.

Art. 55 - Il CdD nomina un Tesoriere incaricato di raccogliere e gestire le quote delle Sezioni e dei militanti; promuovere e gestire sottoscrizioni; redigere il bilancio preventivo e consuntivo che si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Risponde del suo operato al CdD e alla SN.

Art. 56 - Il CdD nomina un Responsabile della gestione del Centro di Documentazione Franco Salomone, che risponde del suo operato al CdD e alla SN.

Art. 57 - Il CdD nomina un Responsabile dell'Ufficio Studi, che risponde del suo operato al CdD e alla SN e che si può avvalere di contributi interni e esterni all'organizzazione.

Art. 58 - La S.N. ha i seguenti compiti:

  1. rappresentare pubblicamente l'organizzazione anche mediante l'adozione di tempestive prese di posizione sulle scadenze politiche di maggior rilievo, provvedendo alle pubblicazione di tali prese di posizione ed al contestuale invio di esse a tutte le Sezioni con i metodi più celeri (comunicazione telefonica, fax, mail, ecc.). Le Sezioni diffondono sul territorio e nelle strutture nelle quali esse operano le prese di posizione dell'organizzazione;
  2. instaurare rapporti con le altre organizzazioni politiche, adottare iniziative, sottoscrivere adesioni ad iniziative adottate da altre formazioni politiche. Nell'ambito della strategia decisa dal Congresso adotta ogni iniziativa necessaria, compresa la redazione di manifesti, l'organizzazione di dibattiti e quant'altro può essere utile;
  3. convocare in seduta ordinaria ogni 4 mesi il CdD ed ogni volta che lo ritiene opportuno o su richiesta di metà più uno dei suoi membri. Convocare in seduta straordinaria il CdD quando le prese di posizione da adottare siano di importanza tale da richiederlo, o nel caso di dissensi politici nella Segreteria;
  4. mantenere i rapporti con le Sezioni e con le Commissioni; gestisce il dibattito con i compagni isolati che si avvicinano all'organizzazione; conoscere e seguire l'attività dei militanti in modo da permettere all'organizzazione il razionale utilizzo delle loro competenze;
  5. curare la gestione del sito web e delle mailing list dell'Organizzazione;
  6. eseguire i mandati del CdD per l'organizzazione dei Congressi Ordinari e Straordinari.

Art. 59 - Il BI (sostituito da lista informatica) è organo di informazione e dibattito dei militanti della Federazione. Sul BI devono essere pubblicati integralmente tutti gli interventi di Commissioni, Sezioni, militanti. Il materiale presente sul BI, se non già reso pubblico, è da considerarsi strettamente interno in ogni sua parte; può essere utilizzato esternamente solo su decisione del CdD.

 

(approvato al 4° Congresso della FdCA - Firenze, maggio1994; emendato al 8° Congresso della FdCA - Fano, novembre 2010)