Collegato Lavoro e Statuto dei Lavori aiutano la crisi economica a soffocare la lotta sindacale
Due erano (fino a ieri) le fonti del diritto del lavoro: fonte legale primaria e fonte secondaria contrattuale-collettiva. Con precisi riferimenti alla maggior rappresentatività dei sindacati stipulanti e la possibilità di intervenire qualora i diritti acquisiti dai lavoratori venissero violati.
Ma con l'approvazione del Collegato lavoro e la predisposizione dello Statuto dei Lavori il diritto del lavoro, cioè quell'insieme di garanzie per le lavoratrici/tori cessa di essere una "cosa" certa e - col moltiplicarsi degli accordi in deroga - diventa nei fatti un colabrodo.
Il Collegato Lavoro, diventato la legge numero 183, consta di 50 articoli, in cui c'è di tutto, compreso che si può essere apprendisti a 15 anni, prima di finire la scuola dell'obbligo.
Ma i punti forti che qualificano la legge sono due: la certificazione e l'introduzione dell'arbitrato di equità.
La certificazione vuol dire che si può stipulare, testimoni e garanti un ente bilaterale, l'ufficio provinciale del Lavoro ma anche una fondazione universitaria, un contratto che deroghi in alcune o in tutte le clausole dai contratti collettivi di lavoro (di tutti i livelli sia nazionali, aziendali, ecc.). Ne risulta un contratto individuale, di fatto peggiorativo, sui cui contenuti il giudice non può successivamente essere chiamato ad esprimersi.
L'arbitrato invece significa che si può far firmare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, la rinuncia - in caso di contenzioso - a ricorrere al giudice del lavoro, il quale verrà sostituito da un "arbitro" che giudicherà secondo "equità", anche in deroga alle leggi ed ai contratti.
E se qualcuno pensa di impugnare i contratti già in essere o quelli scaduti, basta equiparare la fine del contratto al licenziamento e scattano 60 giorni prima del colpo di spugna della prescrizione.
E la norma è pure retroattiva.
Lo Statuto dei Lavori, invece, è tecnicamente un progetto di legge delega per la emanazione di uno o più decreti legislativi (entro 12 mesi) che producono un unico testo: lo statuto dei lavori appunto, che non sostituisce ma si sovrappone allo Statuto dei Lavoratori e ad altre leggi di tutela.
Il progetto si caratterizza per una subdola innovazione metodologica: il testo legislativo non formula direttamente elementi peggiorativi rispetto ai testi attuali, ad esempio in materia di licenziamenti, qualifiche, orari, contratti precari, sanzioni disciplinari, salario ecc. Ma consente ai contratti collettivi di derogare in lungo e in largo le norme esistenti, in relazione ad esempio alla collocazione territoriale, alla dimensione dell'impresa, al settore produttivo, ecc.
Viene data anche l'indicazione in base alla quale tutti i contratti hanno il potere di derogare ed è specificato che i contratti in deroga devono valorizzare gli enti bilaterali.
I padroni, con i sindacati complici, diventano così in tema di lavoro i veri legislatori del caso per caso, a seconda delle convenienze.
L'anticipo di questa strategia si era già visto con l'accordo separato di Pomigliano e con l'articolo 4-bis del contratto dei metalmeccanici, il quale permette, appunto, deroghe locali alle norme contrattuali.
In questo quadro si rende sempre più necessario dare alle lavoratrici/tori il diritto di decidere - attraverso il referendum - sulla validità dei risultati della contrattazione.
Mentre questi strumenti legislativi, insieme alla Legge 150 per il Pubblico Impiego, si accompagnano alla crisi economica nell'offensiva contro diritti, tutele e libertà dei lavoratori e mentre FIAT-Mirafiori si colloca fuori dal sistema contrattuale nazionale, si rende sempre più necessario ricostruire nei luoghi di lavoro organismi di lotta e di rappresentanza dal basso per l'unità dei lavoratori, per la libertà ed il diritto alla lotta sindacale ed alla contrattazione collettiva.
Commissione Sindacale
Federazione dei Comunisti Anarchici17 dicembre 2010