Grazie alla Legge 30 ed al decreto 276, da questa settimana le imprese possono utilizzare quella tipologia contrattuale che consente loro di prendere in affitto gruppi di operai a tempo indeterminato, secondo la formula appunto dello staff leasing. Gli operai in affitto vengono offerti dalle agenzie di lavoro interinale, opportunamente convertitesi in agenzie multiservizi per la somministrazione di manodopera. Si prospettano grandi guadagni per gruppi come Adecco o Manpower, nuovi signori del caporalato industriale.
Grande iattura invece per i lavoratori: trasformati in anonimi corpi erogatori di forza lavoro alienati a prezzi di mercato a questo o quell'imprenditore. Non inganni la formula "a tempo indeterminato"! Essa non vuol dire “per sempre” ma significa solo che non viene fissata una scadenza; il contratto prevede infatti la possibilità di sbatter via il “pacchetto” di operai affittati semplicemente con il preavviso di tot giorni o mesi.
I lavoratori somministrati, perciò, non hanno più come controparte l'azienda dove si recheranno a lavorare ogni giorno: essa è totalmente deresponsabilizzata nei loro confronti (tranne per quel che riguarda la sicurezza e l'igiene sul lavoro), benché dal loro lavoro essa estragga ugualmente profitto. Eventuali rivendicazioni non si potranno fare con il padrone per cui si sta lavorando ma ci si dovrà rivolgere all'azienda di somministrazione di manodopera, di cui si è effettivamente dipendenti. Per l’azienda utilizzatrice si tratta solo di “estranei” presi in affitto. Estranei anche a tutti gli altri lavoratori da essa dipendenti.
Il tempo indeterminato riguarda perciò solo il rapporto commerciale tra le due imprese, che potranno applicare ai lavoratori un qualsiasi contratto previsto dalla legge 30 (lavoro a chiamata, part time, intermittente, contratto di inserimento, etc). Quando l'azienda di somministrazione non riesce a piazzare la sua merce umana, e solo nel caso che abbia con essa un contratto a tempo indeterminato, scatta l' “indennità di disponibilità”, ovvero un assegno mensile che secondo un decreto del ministero del welfare non può essere inferiore ad appena €350.
Quanto alla retribuzione, i lavoratori percepiranno quella prevista per la mansione di riferimento all'interno del contratto di categoria, ma per la parte normativa si dovrà fare un contratto nazionale collettivo ad hoc per tutti i nuovi addetti in staff leasing. Si aprono così le porte a contrattazioni foriere di divisioni della classe operia. Anche sull'applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori e di altre leggi i lavoratori affittati non sono portatori di alcun diritto : in un’azienda che ha meno di 15 dipendenti e ne prende 200 in staff leasing, i primi continueranno a non essere tutelati dall’ art.18. I lavoratori affittati non possono neanche eleggere la Rsu nel posto in cui lavorano: il padrone cui si presta la propria opera è realisticamente quello vero ma non rappresenta più la controparte in caso di vertenze. Non si può neppure eleggere il rappresentante della sicurezza: esso viene assegnato d' ufficio dal contratto stipulato tra le due imprese.
Al pari del lavoro interinale, voluto dal centro-sinistra, le conseguenze dell'applicazione dello staff-leasing possono essere devastanti per i lavoratori e per la loro capacità di organizzarsi in forme solidali ed unitarie nella lotta contro lo sfruttamento e la negazione dei diritti. Nella condizione di leasing il lavoratore infatti produce profitto due volte: una per l'agenzia che lo affitta con...profitto per se stessa, ed una volta per l'azienda che lo utilizza ed estrae profitto dal suo lavoro. Lo sfruttamento è quindi raddoppiato a fronte di una capacità di difesa/lotta sindacale sul salario espropriata al lavoratore organizzato in quanto tale e trasferita dal luogo della produzione al luogo del contratto commerciale tra azienda somministratrice ed azienda utilizzatrice. Il comando/ricatto sul lavoro è altresì duplice perché esercitato dall'agenzia interinale nel momento della vendita del "pacchetto" di lavoratori e dall'azienda utilizzatrice nei luoghi e tempi della produzione. La subordinazione che ne deriva è pari allo sfruttamento subito, aggravati dalla divisione artificiale prodotta dal rapporto di estraneità rispetto agli altri lavoratori già dipendenti dell'azienda.
Per noi comunisti-anarchici, che da sempre ci facciamo interpreti dell'aspirazione storica del proletariato rivoluzionario a ricomporre funzione manuale ed intellettuale del lavoro e che nella nostra azione politica come in quella sindacale ci facciamo sostenitori e difensori della solidarietà e dell'unità di classe, la lotta contro l'applicazione della Legge 30 è tutt'uno con il diffondersi ed il convergere di lotte sindacali categoriali ed intercategoriali, nazionali e locali, aziendali e nel territorio per
il sabotaggio della L.30 (denunciando e respingendo qualsiasi tentativo di concertazione sulla sua applicazione, tra governo, imprenditori, affittuari ed oo.ss. firmatarie del Patto per l'Italia e non-firmatarie pentite)
l'uguaglianza salariale e dei diritti di tutti i lavoratori/trici
la costituzione di organismi di base ed autogestiti in grado di rappresentare tutti i lavoratori nei luoghi di lavoro e nel territorio, per ricomporre le diverse tipologie contrattuali, per riunficare gli interessi dei lavoratori spezzando le barriere dell'individualismo, del corporativismo, della mercificazione delle nostre vite.
Bari, 5 agosto 2004
Federazione dei Comunisti Anarchici - Commissione Sindacale