LA SUSSIDIARIETA' COME PROGETTO EVERSIVO DEL CAPITALE:

LA SUSSIDIARIETA' A LIVELLO ISTITUZIONALE
SUSSIDIARIETA' E DECENTRAMENTO
LA SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE

La sussidiarietà come concetto giuridico nasce nell'800 e viene esplicitata da un lato negli scritti di Proudhon ("la capacità politica della classe operaia") e dall'altro nella dottrina sociale della Chiesa, al cui interno riceve una sua sistemazione teorica divenendo uno degli assi portanti dall'azione sociale della chiesa cattolica tesa a valorizzare il ruolo delle società intermedie quali la famiglia e le confessioni religiose rispetto allo stato, liberale e laico.

Tale principio oggi, è divenuto di estrema attualità, poichè il prevalere del mercato globale nell'economia mondiale ha imposto un ridimensionamento dei poteri degli Stati nazionali e ha stimolato la crescita a livello istituzionale del ruolo e delle funzioni di quelle entità politiche-territoriali minori, quali reg., prov., com., che, per i loro ambiti d'azione, la loro competenza, il radicamento nel territorio, presentano per il capitale finanziario il vantaggio di offrire minore resistenza alle leggi di mercato e di fronte all'immaginario collettivo appaiono più adatti ad assicurare la tutela degli interessi dei cittadini ed una più efficace ed efficiente gestione delle risorse. Al tempo stesso l'incapacità delle forze politiche a livello nazionale di contrastare i processi di mondializzazione ha fatto crescere il ruolo delle formazioni sociali intermedie per cui all'interno di queste aree agiscono formazioni politiche, sociali, religiose, gruppi di interesse che tendono ad assumere una funzione egemone all'interno dell'area istituzionalmente definita (regione, macroregione, stato all'interno di un più ampio stato federale, provincia autonoma, territorio a statuto speciale)

LA SUSSIDIARIETA' A LIVELLO ISTITUZIONALE

Il principio di sussidiarietà può promanare dal basso verso l'alto e consiste nel fare svolgere all'ente gerarchicamente inferiore tutte le funzioni e i compiti di cui esso è capace, lasciando all'ente sovraordinato la possibilità di intervenire per surrogarne l'attività, laddove le risorse e le capacità dell'ente sottordinato non consentano di raggiungere pienamente e con efficacia ed efficienza la soddisfazione di un interesse o l'effettuazione di un servizio. E' questo il caso del rapporto che può intercorrere tra comuni, provincie, regioni e Stato nazionale ad esempio in un ordinamento federale ed è il tipo di sussidiarietà che caratterizza la legge Bassanini e quella che riforma gli ordinamenti locali.

Ma il principio di sussidiarietà viene applicato anche quando si verifica la supplenza dello Stato sovranazionale, (es. Unione Europea) ovvero l'intervento di un organismo più importante che agisce in caso di carenza di quello a più diretto contatto con la comunità quale lo Stato nazionale o le regioni, per supplire alla sua debolezza di quello inferiore. Lo stesso rapporto si crea ovviamente tra Stato e regioni o tra stato nazionale e stati di uno stato federale. In questo caso si parlerà di sussidiarietà istituzionale di tipo verticale che promana dall'alto verso il basso.

In questo caso le competenze sono attribuite alle entità politiche più grandi nella misura in cui, sia per dimensione di azione che per mezzi disponibili, queste potranno meglio soddisfare gli interessi dei consociati. Alle entità politiche e istituzionali più piccole rimarranno competenze e materie che esse possono svolgere efficacemente in rapporto alle loro dimensioni, al radicamento sul territorio, ai mezzi posseduti.

La sussidiarietà che caratterizza l'ordinamento della comunità europea è di questo secondo tipo. Infatti la comunità agisce nei limiti delle funzioni conferite e dei fini assegnati dall'art. 3 B del Trattato di Maastricht e nelle materie in cui non ha la competenza esclusiva interviene, conformemente al principio di sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui le finalità dell'azione prevista non possono essere realizzate sufficientemente dagli Stati membri, ma possono essere meglio realizzate a livello comunitario a causa delle dimensioni dell'organismo che agisce e dei mezzi di cui esso dispone. Come si vede è richiesta una duplice condizione per l'esercizio dell'azione comunitaria: occorre dimostrare non solo che l'intervento comunitario realizza meglio le finalità perseguite, ma anche che gli Stati membri non sono in grado di operare al loro livello.

Il caso tipico è costituito dalla legislazione e dalle competenze in materia di tutela dell'ambiente. Se correttamente intesa la sussidiarietà opera come criterio di distribuzione dell'esercizio di determinate competenze tra i vari livelli istituzionali in relazione alle esigenze concrete che si pongono con riferimento alla specifica azione o al singolo aspetto da disciplinare: non trasferisce alla Comunità europea la titolarità formale della competenza nella materia interessata, ma legittima i suoi specifici interventi, nell'ambito della materia ove ricorrano precisi presupposti.

Come abbiamo detto la sussidiarietà verticale che caratterizza l'ordinamento comunitario promana dall'alto verso il basso con il rischio di lasciare alla competenza dell'organo inferiore le attività residuali. Tuttavia il permanere delle competenze statali e gli ambiti di intervento dello Stato frenano questo processo. Succede così che lo Stato e il suo apparato amministrativo agiscono rispetto agli organismi comunitari come strumento di una più complessa organizzazione amministrativa. Pertanto si può affermare che l'attività amministrativa statale svolge nell'ambito dell'organizzazione amministrativa una attività sussidiaria rispetto a quella comunitaria .

L’ordinamento dell'Unione europea europeo ha in genere competenze esclusive e concorrenti. Le prime si dividono in assolute (come la politica monetaria) e in competenze che richiedono gli interventi correttivi degli Stati. Le competenze concorrenti sono quelle che si esercitano in materia di politica sociale, cultura, protezione dei consumatori, ricerca e sviluppo, cooperazione allo sviluppo. Il principio di sussidiarietà come strumento legislativo pone un limite alla legislazione dei singoli Stati e, al tempo stesso, agisce a livello giudiziario perché consente alla Corte di giustizia di intervenire in sede interpretativa e giurisdizionale. Il principio di sussidiarietà è applicabile solo per le competenze concorrenti, tra comunità e Stati, e solo nei casi in cui i due livelli di governo hanno eguali possibilità di intervento, poiché il presupposto che consente al principio di sussidiarietà di entrare in gioco è che i poteri siano competenti in misura eguale.

Bisogna distinguere la sussidiarietà dal decentramento e tenere conto che essa si colloca invece nell’ambito del potenziamento dell’autonomia dei diversi soggetti istituzionali. In questo senso essa supera la distinzione di interessi fra locali e nazionali, ricomprendendoli all’interno di esigenze unitarie, prova ne sia che la Corte Costituzionale ha individuato tali esigenze come quelle insuscettibili di frazionamento.

Nella Costituzione italiana il solo riferimento esplicito al principio di sussidiarietà è contenuto nell’art. 8, laddove si stabiliscono i rapporti tra formazioni sociali naturali (le confessioni religiose) e i poteri pubblici.

Il principio di sussidiarietà non è esplicitamente menzionato nella nostra Costituzione ma, come si è detto, penetra nel nostro ordinamento. attraverso il Diritto Comunitario. Bisogna ricordare, anzi, che tale applicazione va attentamente ponderata, poiché tra le materie non suscettibili di revisione costituzionale, in quanto principi Supremi dell'ordinamento, vi sono l’unità e l’indivisibilità della Repubblica, l’assetto repubblicano dello Stato, che si concretizza tra l'altro nella distribuzione delle competenze fra comuni e provincie per come delineati dalla Costituzione. Possiamo dire che l’art. 5 Costituzione contiene in embrione il principio di sussidiarietà; certo è che la Costituzione vigente fa riferimento ad un decentramento funzionale dei compiti dello Stato e dell’attribuzione di questi a comuni, provincie, regioni.

SUSSIDIARIETA' E DECENTRAMENTO

La sussidiarietà non è da confondersi col decentramento, poiché la prima opera all’interno del secondo. L’ordinamento italiano si basa su criteri diversi di riparto delle competenze, distinguendo fra separazione, ripartizione e concorso delle competenze. Nel primo caso si tratta di una ipotesi che ritroviamo utilizzata nel caso delle particolari competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale.

La ripartizione di competenze è, invece, la caratteristica dell’attuale assetto costituzionale in quanto l’art. 117 costituzionale enumera appunto quelle materie di esclusiva competenza regionale lasciando tuttavia allo Stato un potere di coordinamento e di indirizzo. L'art. 118 della Costituzione consente da una parte alle regioni di attribuire con leggi regionali alle Provincie e ai Comuni o ad altri enti locali le funzioni amministrative nelle materie esclusivamente locali (I° comma), dall'altro allo Stato di delegare alla regione l'esercizio di "altre funzioni amministrative". Le funzioni amministrative delle Regioni sono di norma delegate agli enti sottordinati.

Abbiamo poi dei casi in cui viene stabilito un concorso di competenze. In questo caso le leggi regionali devono rispettare i principi fondamentali poste da quelle statali, ma non hanno un contenuto di tipo sostanzialmente regolamentare. Ha invece natura regolamentare la legislazione regionale a carattere attuativo-integrativo quando viene emanata relativamente a materie delegate dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 117 Costituzione.

Questo quadro istituzionale apparentemente chiaro è oggi sconvolto dalla scelta politica di realizzare una riforma istituzionale a Costituzione invariata.

La scelta sembrerebbe di per se assurda e impraticabile ma in realtà viene praticata - come documenti e contributi allegati dimostrano - attraverso una strategia articolata di disarticolazione della Costituzione. Si da una interpretazione nuova delle norme di fatto eversiva che viene supportata da due tipi di intervento:

LA SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE

Un ulteriore strumento eversivo dell'attuale ordinamento è costituito dalla sussidiarietà orizzontale che si ha quando attività proprie dei pubblici poteri vengono svolte da soggetti privati o comunque esterni all'organizzazione della P.A. su suo mandato.

Si stipula spesso in questo caso, un rapporto di tipo convenzionale che regola le relazioni tra il soggetto privato che eroga il servizio o l’attività, e la P.A.. Il caso tipico di questa accezione di sussidiarietà è costituito dall'affidamento a privati di attività nel campo dell'assistenza sanitaria o dell'istruzione.

Di recente anche questo aspetto del principio di sussidiarietà è stato assunto tra i criteri ispiratori della L. 59/97 e del successivo D. Lgs. 112/98 che ha attuato un amplissimo riordino del sistema amministrativo, dismettendo ciò che può essere assicurato dal privato, delegificando le fonti normative, semplificando le procedure, trasferendo al sistema regionale tutto ciò che in una visione federalista dello Stato e nel progetto di realizzare forti ordinamenti territoriali non necessita di gestione centrale. Si è così realizzato un sistema amministrativo fortemente decentrato operando di fatto una riforma istituzionale a Costituzione invariata. Un ulteriore passo in questa direzione è costituito dalla L. 265/99 che amplia enormemente la possibilità di far svolgere compiti e funzioni pubbliche a soggetti privati in regime di appalto o convenzione.

Con le leggi citate si è dunque provveduto all'eliminazione e soppressione delle funzioni e dei compiti ritenuti superflui o trasferibili all'autonomia privata, adottando un modello di sussidiarietà orizzontale nella gestione di tali servizi. Dal punto di vista della sussidiarietà verticale il trasferimento di funzione e competenze in modo uniforme a comuni e provincie appare in contraddizione con il rispetto di tale principio in quanto l'applicazione della sussidiarietà a livello verticale porta con se la differenziazione dei poteri in relazione all'ampiezza del territorio, alle necessità dell'ente, alle esigenze della popolazione, ma di tale contraddizione poco ci si è preoccupati.